Impiegano un giocatore SQUALIFICATO e arriva la SCONFITTA a TAVOLINO
Seconda Girone D, il Giudice Sportivo dà ragione all'Acciaiolo e punisce il Casciana Terme
SECONDA CATEGORIA Girone D
RECLAMO DELL'A.S.D. ACCIAIOLO AVVERSO REGOLARITA' ACCIAIOLO/CASCIANA TERME LARI DEL 21.04.2024 (1- 1).
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Acciaiolo, con il quale la medesima società chiede l'applicazione, ai danni della società Casciana Terme Lari, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, per aver schierato il calciatore ROCCHI Lorenzo che non aveva titolo a partecipare perché squalificato; rilevato che il calciatore ROCCHI Lorenzo è stato squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale n.74 del 18.04.2024 , squalifica che lo stesso, avrebbe dovuto scontare nella prima gara utile della sua squadra che corrisponde alla gara indicata in epigrafe; rilevata la recidiva specifica della Società, Dirigente accompagnatore e calciatore; visto l'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S.,
DECIDE
1. di infliggere alla società Casciana Terme Lari la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
2. di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 300,00 nonché UN punto di penalizzazione quale Società recidiva;
3. di inibire il dirigente accompagnatore DAL CANTO Andrea (Casciana Terme Lari) fino al 19.05.2024 (recidivo);
4. di squalificare il calciatore ROCCHI Lorenzo ulteriormente per DUE gare effettive (recidivo).
5. Ordina non addebitarsi la tassa.