Una SQUALIFICA non SCONTATA e viene assegnato lo 0-3 a TAVOLINO
Accolto il reclamo del Piazza 55 verso il Real Academy Lucca (Giovanissimi Under 15 Lucca)
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/ 4/2024 PIAZZA 55 - REAL ACADEMY LUCCA
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 10/04/24:
- letto il ricorso proposto dall'A.S.D. Piazza 55 relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogare alla società F.C.D. Real Academy Lucca la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avrebbe impiegato UN calciatore squalificato e più precisamente Alessiani Pietro;
- rilevato che il ricorso è stato proposto nei termini regolamentari;
- rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;
- rilevato che è stato richiesto l'addebito sul proprio conto del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- preso atto che l’F.C.D. Real Academy Lucca ha inviato le proprie memorie in risposta al ricorso proposto, asserendo vizi formali al ricorso ed argomentazioni in merito al caso;
con C.U. 41 del 21/02/24 il G.S.T. infliggeva al calciatore ALESSIANI PIETRO la squalifica di 5 gare effettive rimediate nella gara CARRARESE GIOVANI-REAL ACADEMY LUCCA del 18/02/24, successivamente il calciatore non prendeva parte alle seguenti gare (in base al comma 1 dell'art. 21 C.G.S. “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”):
REAL ACADEMY LUCCA-POLISPORT. CAMAIORE DEL 25/02/24
VIAREGGIO-REAL ACADEMY LUCCA DEL 03/03/24
REAL ACADEMY LUCCA-CROCE VERDE VIAREGGIO DEL 09/03/24
ACADEMY QM MASSAROSA-REAL ACADEMY LUCCA DEL 16/03/24
REAL ACADEMY LUCCA-DON BOSCO FOSSONE DEL 24/03/24
- rilevato dal referto arbitrale della gara PIAZZA 55-REAL ACADEMY LUCCA DEL 07/04/24, che ALESSIANI PIETRO è stato inserito nella distinta presentata dalla Società REAL ACADEMY LUCCA ed ha preso parte alla gara;
- verificato che il VIAREGGIO è squadra iscritta fuori classifica (in base al comma 4 dell'art. 21 C.G.S. “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dellart. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”);
- verificato che i fatti e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte di ALESSIANI PIETRO che doveva scontare ancora UNA residua giornata di squalifica nella gara PIAZZA 55- REAL ACADEMY LUCCA;
- rilevato che in base al comma 6 dell'art. 10 C.G.S. alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della stessa,
Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. PIAZZA 55;
- di infliggere, pertanto, alla Società F.C.D. REAL ACADEMY LUCCA la punizione sportiva della perdita della gara, con il conseguente risultato PIAZZA 55-REAL ACADEMY LUCCA 3-0;
- di infliggere al calciatore ALESSIANI PIETRO (REAL ACADEMY LUCCA) UNA ulteriore giornata di squalifica;
- di infliggere alla Società REAL ACADEMY LUCCA l'ammenda di Euro 100,00;
- di infliggere al Sig. MARCO PAPALINI, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale l'inibizione sino al 17/05/24;
- di non addebitare la tassa reclamo a carico della Società PIAZZA 55;
- di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti ed i relativi eventuali provvedimenti.
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